La sentenza 1925/2025 del Consiglio di Stato ha introdotto un cambiamento significativo per i professionisti del settore immobiliare e condominiale. In linea con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Consiglio ha stabilito che le attività di agente immobiliare e amministratore di condominio possono essere svolte contemporaneamente. Una novità che supera il divieto tradizionalmente previsto dalla normativa italiana, basato sul rischio di incompatibilità professionale.
Incompatibilità professionale? Ora si valuta caso per caso
La decisione del Consiglio di Stato è chiara: l’incompatibilità tra agente immobiliare e amministratore di condominio non è assoluta, ma deve essere valutata caso per caso, in base all’effettiva presenza di conflitti di interesse.
Questa nuova visione apre la strada a una figura professionale integrata, capace di gestire tutto il ciclo di vita dell’immobile, dalla compravendita alla gestione condominiale. Per la clientela si profilano servizi più completi, maggiore efficienza e risparmio di tempo.
Ma il Codice Civile cosa dice?
A fronte di questa apertura, resta il nodo normativo. Secondo l’art. 1754 del Codice Civile, l’agente immobiliare è un mediatore imparziale, che mette in relazione due o più parti senza rappresentarne nessuna. Solo dopo la conclusione dell’affare, come chiarito dall’art. 1761 c.c., può eventualmente rappresentare una parte.
L’amministratore di condominio, al contrario, è mandatario dei condomini e agisce nell’interesse esclusivo dell’assemblea, anche con poteri di rappresentanza in sede giudiziale. Due ruoli giuridicamente distinti, con obiettivi diversi.
Conflitto di interessi e concorrenza sleale: rischi concreti
Proprio da questa distinzione nasce un problema concreto: il conflitto di interessi. Come può un professionista mantenere l’imparzialità richiesta dal ruolo di mediatore, se nel frattempo rappresenta gli interessi di una sola parte – i condomini?
A ciò si aggiunge il rischio di accaparramento di clientela: un agente immobiliare che è anche amministratore potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno del condominio per promuovere i suoi servizi, alterando la concorrenza e creando una disparità rispetto ad altri professionisti del settore.
Serve una regolamentazione chiara
La sentenza, pur aprendo a nuovi scenari, richiama la necessità di un intervento normativo che regolamenti in modo puntuale l’esercizio congiunto delle due attività. Solo così sarà possibile tutelare i consumatori, assicurare trasparenza, concorrenza leale e qualità nei servizi offerti.
La formazione professionale è la chiave
Un altro aspetto fondamentale sarà la formazione continua: chi sceglie di ricoprire entrambe le funzioni dovrà possedere non solo le competenze tecniche necessarie, ma anche una solida preparazione etica e giuridica.
Conclusioni
La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra efficienza e imparzialità, valorizzando i vantaggi della nuova figura professionale senza compromettere il corretto funzionamento del mercato e la tutela degli interessi dei cittadini.
